Nota Ministero della Salute n 47415

Il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso la nota 47415, indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.

Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.

Ministero della Salute

Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione –

Uff. II ex DGSAN Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

OGGETTO: Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale

Con riferimento alla questione di cui all’oggetto, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d. “pane nero”), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, per parte di competenza si rappresenta quanto segue. Alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che: 1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E); 2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67); 3. non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito ed in attesa di un cortese riscontro.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

II Dott. Giuseppe Plutino

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5 Comments

  1. colombo mirko ha detto:

    buon giorno. in riferimento a quanto scritto sopra, e avendo acquistato il vostro prodotto e153 per la produzione di impasti per pizza, mi chiedo se è o non è legale l’utilizzo di tale prodotto. saluti .

    • Annalisa ha detto:

      Buongiorno Mirko e grazie per il messaggio. Puoi tranquillamente utilizzare il carbone vegetale nell’impasto per la pizza in quanto si tratta di una categoria alimentare non meglio definita o normata a livello europeo o italiano. Ne consegue che possa essere a pieno titolo considerata come prodotto sostitutivo del pane, ammettendo l’impiego quantum satis. L’importante è non reclamizzare effetti benefici e claim salutistici, che ad oggi il Ministero riconosce solo al carbone vegetale utilizzato come integratore alimentare e non come colorante ad uso alimentare. Infatti, pur trattandosi del medesimo prodotto, cambia la destinazione d’uso. Il carbone vegetale da noi venduto è legale e sano, controllato e certificato.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Mirko e grazie per il messaggio. Puoi tranquillamente utilizzare il carbone vegetale nell’impasto per la pizza in quanto si tratta di una categoria alimentare non meglio definita o normata a livello europeo o italiano. Ne consegue che possa essere a pieno titolo considerata come prodotto sostitutivo del pane, ammettendo l’impiego quantum satis. L’importante è non reclamizzare effetti benefici e claim salutistici, che ad oggi il Ministero riconosce solo al carbone vegetale utilizzato come integratore alimentare e non come colorante ad uso alimentare. Infatti, pur trattandosi del medesimo prodotto, cambia la destinazione d’uso. Il carbone vegetale da noi venduto è legale e sano, controllato e certificato.

  2. blackhead ha detto:

    Buon giorno, nonostante sia stata diramata la sopracitata nota del ministero della salute, mi sorge ancora un dubbio. Qualora io producessi un prodotto da forno dando allo stesso un nome di fantasia (tipo bombetta al carbone vegetale), a quali rischi andrei incontro??? Cerco di spiegarmi megio: ingredienti, impasto e lavorazione sono i medesimi del pane. Ora, vado ad infornare la classica pagnottella, chiamandola “pane di tipo 0” ed allo stesso tempo inforno la stessa pagnottella con l’aggiunta dell’E153, chiamandola “bombetta al carbone vegetale”. Lo posso fare senza andare in contrasto con la normativa???

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, la normativa afferma che: è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante. Per evitare ogni possibile malinteso, le suggeriamo quindi di aggiungere alla denominazione del suo prodotto la dicitura “specialità alimentare da forno”. Come afferma la nota del Ministero della Salute, non è ammissibile la denominazione “pane”, ma sono ammessi i sostituti del pane genericamente intesi.

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